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Marzo
2015

Porte esterne e detrazioni fiscali In evidenza

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Porte esterne e detrazioni fiscali


porta esternaLa nuova installazione o la sostituzione di porte esterne esistenti con altre aventi sagoma o colore diversi può beneficiare della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie.

Qualora la nuova porta delimiti l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, si può valutare, in alternativa, la detrazione fiscale per gli interventi mirati al risparmio energetico. E’ però necessario, per quest’ultima detrazione, che la porta rispetti determinati requisiti di trasmittanza termica, che sono stati definiti dal Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati col Decreto del 6 gennaio 2010.

E’ bene ricordare che nel caso in cui l’intervento possa beneficiare di entrambe le detrazioni fiscali citate (ristrutturazioni edilizie ed interventi per il risparmio energetico), bisogna scegliere solo una delle due opzioni, poiché non sono cumulabili.



Porte blindate e detrazioni fiscali


porta blindata di ingressoL’installazione su edifici esistenti di porte blindate o rinforzate può rientrare nella detrazione fiscale per le ristrutturazione edilizie, che è ammessa per gli interventi mirati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, come ad esempio il furto, l’aggressione o il sequestro di persona.

E’ bene specificare che per quanto riguarda le porte blindate esterne si può accedere alla detrazione sia per la nuova installazione che per la sostituzione di una porta blindata esistente, ma con un'altra avente sagoma o colori diversi.

Per le porte interne è prevista invece solamente la nuova installazione, in cui rientra il caso di sostituzione di una porta esistente tradizionale con una blindata.

Possono beneficiare della medesima detrazione fiscale anche l’apposizione o la sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci o spioncini. Non è quindi necessario per queste opere sostituire l’intera porta e modificarne altre caratteristiche.

 



Porte interne e detrazioni fiscali


Le porte interne sono un argomento delicato, che merita la giusta attenzione.
Nel caso di sola sostituzione di una o più porte interne, senza ingrandimento o spostamento delle aperture, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che questo tipo di intervento non è agevolabile. Non lo è nemmeno se si cambiano le caratteristiche materiche delle porte, ad esempio sostituendo delle porte in legno tamburate con delle porte in legno massiccio.

Il discorso è un po’ diverso se ad esempio si installa al posto di porta internauna porta interna tradizionale una porta blindata. Mi è capitato ad esempio di vedere installare una porta blindata all’interno di una villa unifamiliare per separare il piano terra con la zona giorno e il piano primo con le camere al fine di garantire una protezione in più per la famiglia durante le ore notturne. In questo caso possiamo accedere alla detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie perché rientriamo nella casistica sopra citata della prevenzione di atti illeciti.

Anche quando si apre un nuovo vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali si può applicare la detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie, sia per quanto riguarda le opere edili di demolizione e di finitura della sagoma nel muro che per la fornitura e posa della nuova porta. Stesso tipo di detrazione è possibile anche quando allarghiamo i vani di porte interne esistenti e di conseguenza dobbiamo installare una nuova porta con misure differenti.



Porte e Iva


porte su edificio residenzialeIn genere per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili residenziali è previsto un regime agevolato, con applicazione dell’Iva al 10%. Gli infissi interni ed esterni, come ad esempio le porte, appartengono però ad una categoria particolare, cioè quella dei beni di valore significativo, individuati dal Decreto 29 dicembre 1999, per i quali l’applicazione dell’Iva va fatta in una modalità un po’ diversa.

Ad una parte dell’imponibile riportato in fattura sarà applicata l’Iva al 10%, mentre per la parte restante l’Iva sarà al 21%. Per approfondire questo tema e per capire come avviene il calcolo vi rimando all’articolo già pubblicato inerente i beni di valore significativo. Specifico che si tratta di un articolo di qualche tempo fa, per cui quando si parla d Iva al 20% bisogna ridimensionare il valore alla situazione attuale (21%, che probabilmente sarà nuovamente modificato).

Va inoltre specificato che l’applicazione dell’Iva agevolata al 10% non può avvenire nel caso in cui le porte siano fornite da soggetto diverso da chi le installa, oppure per porte acquistate direttamente dal committente. Quindi sempre meglio farsi fornire e installare le porte da un’unica  ditta. Le detrazione fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi mirati al risparmio energetico sono invece indipendenti dalla possibilità di applicare l’Iva agevolata. Si possono fare anche sulle spese relative alla sola fornitura dei beni.

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